Art. 6.
(Segreteria del Consiglio).

      1. Il Ministro dell'interno, con proprio decreto da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, costituisce una segreteria operativa incaricata di curare il funzionamento del Consiglio.
      2. Il Ministro dell'interno può istituire, con apposito provvedimento, nei capoluoghi di provincia, le sezioni territoriali del Consiglio, che si riuniscono su iniziativa del prefetto, con la composizione e per l'esercizio dei compiti delineati, a livello nazionale, dalla presente legge.